Strasburgo, 3 novembre. La  presenza  dei crocifissi nelle aule scolastiche è “una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni”. E’ quanto ha sta-bilito oggi la Corte europea dei diritti dell’uomo su istanza presentata da una cittadina italiana. La sentenza emessa oggi non mette però la paro-la fine alla questione. Il Governo Italiano ha tre mesi di tempo per pre-sentare il ricorso, dopodiché spetterà alla Corte se accettarlo o meno.
   corte europea dei diritti dell'uomo .

La croce resta appesa nelle aule scolastiche anche quando sono utilizzate per votare, con una croce sulla scheda. E d’altronde la Dc aveva una croce nel simbolo. “Meno croce e più Vangelo” valeva nella scuola di Barbiana da dove don Milani aveva tolto il crocefisso.
.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, è stata istituita dalla Conven-zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per assicurarne il rispetto. Ha sede a Strasburgo e per questo è anche chiamata Tribunale dei diritti dell’uomo di Strasburgo. E’ una istituzione del Consiglio d’Europa (non dell’Unione Europea).
.

LE LEGGI DEL CROCEFISSO
Art. 140 del Regio Decreto del 15.9.1860 del Regno del Piemonte e della Sardegna, “Ogni scuola dovrà essere provvista di un crocefisso”.
I crocefissi devono restare nelle aule scolastiche, lo stabilisce anche il Regio Decreto n.965, del 30 aprile 1924, per le scuole medie. Per le scuole elementari c’è il Regio Decreto n.1297 del 26 aprile 1928. Le nor-me successive non modificano le disposizioni di queste leggi. Né il Con-cordato del 1929, né la sua revisione nel 1985 che, però, stabilisce che la religione cattolica non è più la sola religione dello Stato Italiano (Leg-ge n.121 del 23.3.1985 relativa al protocollo addizionale al nuovo Con-cordato con il Vaticano del 18.2.1984 modificante i Patti Lateranensi).
.
LE CONCLUSIONI DI STRASBURGO
“Il crocifisso appeso nelle aule scolastiche è una violazione della libertà dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni e della libertà di religione degli alunni”. E’ questo in sintesi il fulcro della sentenza emes-sa all’unanimità da sette giudici della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. Secondo i giudici, la violazione dei diritti della signora e dei suoi figli deriva dal fatto che «lo Stato è tenuto a conformarsi alla neutralità confessionale nell’ambito dell’educazione pubblica perché studenti di tutte le religioni o atei sono obbligati a seguire le lezioni e lo scopo della scuola è di accrescere la capacità degli alunni a pensare criticamente». Nella sentenza si sottolinea che la Corte non è stata in grado di comprendere come l’esposizione nelle classi delle scuole statali di un simbolo, che può ragionevolmente essere associato al cattolicesi-mo, possa servire il pluralismo educativo che è essenziale nel preservare una società democratica, così come concepita nell’ambito della Conven-zione europea dei diritti dell’uomo. Per questo i giudici hanno concluso che c’è stata una violazione dell’ articolo 2 protocollo 1 (diritto all’istru-zione) e dell’articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione.
.
> SENTENZA NO. 30814/06
“Crocefisso nelle aule: contrario al diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo le proprie credenze ed al diritto dei bambini alla libertà di religione”. Violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all’istru-zione), in combinato con l’articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

ESTRATTO DALLA SENTENZA
“56. L’esposizione di uno o più simboli religiosi non può essere giu-stificata né dalla domanda di altri genitori che vogliono l’educazione reli-giosa coerente con le proprie convinzioni, né, come sostiene il Governo, per la necessità di un compromesso necessario, con i partiti politici di ispirazione cristiana. Il rispetto delle credenze dei genitori in materia di istruzione deve tener conto del rispetto delle credenze di altri genitori. Lo Stato ha l’obbligo di neutralità religiosa in materia di istruzione pubblica obbligatoria quando la partecipazione è richiesta a prescindere dalla religione e deve cercare di instillare negli studenti il pensiero critico.
La Corte non vede come l’esposizione nelle aule delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare con il cattolicesimo (la reli-gione di maggioranza in Italia) potrebbe servire il pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una “società democratica”, come concepito dalla Convenzione, pluralismo che è stato riconosciuto dalla legge Corte costituzionale (cfr. paragrafo 24).

57. La Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria del simbolo di una data religione nell’esercizio della funzione pubblica, sotto il controllo del Governo ed in particolare nelle aule scolastiche, limita il diritto dei geni-tori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni così come il diritto degli alunni di credere o non credere. La Corte ritiene che questo costi-tuisca una violazione di questi diritti, perché le restrizioni sono incom-patibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del servizio pubblico, in particolare nel campo dell’istruzione.
58. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell’articolo 2 del Pro-tocollo n. 1, in combinato con l’articolo 9 della Convenzione “.
.
.
.
.

RIFERIMENTI (il contesto)
Questo articolo è tratto dalla rassegna “Un pavido autunno di nebbie e morti”, notiziario da morti viventi in crudele luce stroboscopica. Una cronaca fon-damentale per la conoscenza del territorio, un vero e proprio sillabario, il-lustrato, di alfabetizzazione sulla partitocrazia polesana.
> “Un pavido autunno di nebbia e morti
.

Lascia un commento